1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 28 e 29, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione siano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento:
a) alla natura dei rischi;
b) alle misure adottate in applicazione del presente capo volte a eliminare o a ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;
c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 137;
d) ai risultati delle valutazioni e delle misurazioni del rumore effettuate in attuazione dell'articolo 138 insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
e) all'uso corretto dei DPI dell'udito;
f) all'utilità e al modo di individuare e di segnalare sintomi di danni all'udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.